Deontologia e Privacy

INFORMATIVE DI CARATTERE DEONTOLOGICO E SULLA PRIVACY

Gli autori del sito sono iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano, del quale questo sito deve intendersi proprio ed al quale è stato previamente comunicato con atto depositato presso la Segreteria in data 3 settembre 2007.

Il presente sito non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello studio legale, ma ha carattere meramente informativo e divulgativo delle sue attività e, pertanto, da ritenersi “mezzo di informazione” così come delineato e nel rispetto degli artt.17, 17-bis e 18 del Codice Deontologico forense, che, qui di seguito, si riportano per esteso.

Il responsabile di questo sito è l’avv. Pietro Angelo Di Ienno, al quale possono essere indirizzati richieste e chiarimenti.

Nel presente sito, inoltre, non è prevista alcuna raccolta di informazioni né viene offerta consulenza online. I contatti previsti (indirizzi di residenza, numeri telefonici, indirizzi email) hanno lo scopo di facilitare i contatti con lo Studio e non di assumere o reperire informazioni né altri dati personali.

Si riporta il testo degli artt.17, 17-bis e 18 del Codice deontologico forense così come modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 18 gennaio 2007 di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma Bersani (D.L. 223/2006), nonché dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 2008.

Le principali novità riguardano la pubblicità informativa, compresa quella contenuta nei siti internet.

ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

  1. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
  2. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 17 bis. - Modalità dell’informazione.

L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

  • la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
  • il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
  • la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
  • il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

  • i titoli accademici;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
  • l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
  • i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
  • le lingue conosciute;
  • il logo dello studio;
  • gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  • l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
  • i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
  • le lingue conosciute;
  • il logo dello studio;
  • gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  • l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

ART. 18. - Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

  1. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
  2. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
  3. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.