Gli autori del sito sono iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano, del quale questo sito deve intendersi proprio ed al quale è stato previamente comunicato con atto depositato presso la Segreteria in data 3 settembre 2007.
Il presente sito non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello studio legale, ma ha carattere meramente informativo e divulgativo delle sue attività e, pertanto, da ritenersi “mezzo di informazione” così come delineato e nel rispetto degli artt.17, 17-bis e 18 del Codice Deontologico forense, che, qui di seguito, si riportano per esteso.
Il responsabile di questo sito è l’avv. Pietro Angelo Di Ienno, al quale possono essere indirizzati richieste e chiarimenti.
Nel presente sito, inoltre, non è prevista alcuna raccolta di informazioni né viene offerta consulenza online. I contatti previsti (indirizzi di residenza, numeri telefonici, indirizzi email) hanno lo scopo di facilitare i contatti con lo Studio e non di assumere o reperire informazioni né altri dati personali.
Si riporta il testo degli artt.17, 17-bis e 18 del Codice deontologico forense così come modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 18 gennaio 2007 di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma Bersani (D.L. 223/2006), nonché dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 2008.
Le principali novità riguardano la pubblicità informativa, compresa quella contenuta nei siti internet.
ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
- Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
- E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis. - Modalità dell’informazione.
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
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L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
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ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
- Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
- In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
- E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.